Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

 

sede di Imperia

 

Parte generale 

 

Capo I. Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di competenza

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università e al Regolamento Didattico di Ateneo,  gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

 

Art. 2. Approvazione e revisione

1. Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio di corso di laurea in Giurisprudenza a maggioranza dei componenti e sono  sottoposti all’approvazione del Consiglio di Facoltà.

 

Capo II. Ammissione al corso di laurea

 

Art. 3. Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica

1. Al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di un titolo conseguito all’estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti. 

2. Ove lo studente sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale - conseguito ai sensi dell’ordinamento scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005 - non seguito dal soppresso corso integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia con attribuzione di debito formativo riferito alle discipline di base da colmare sostenendo un esame opzionale pari a 6 CFU dei settori scientifico-disciplinari IUS/18, IUS/19, IUS/20. 

3. Il conseguimento del  diploma  richiesto con un punteggio di almeno 75/100 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l’accesso.

4. Lo studente iscritto al Corso di laurea che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio  inferiore, qualora non possa far valere in compensazione l’avvenuta acquisizione di crediti formativi universitari in misura ritenuta idonea dal Consiglio del Corso di studio, sosterrà, nel giorno indicato annualmente dal Preside della Facoltà stessa, una prova per l’accertamento delle competenze individuali; il mancato superamento di tale prova comporterà, al fine della definitiva ammissione, la frequenza di attività didattiche integrative obbligatorie stabilite con deliberazione del Consiglio del Corso di studio.

 

 

Capo III. Attività didattiche del corso di laurea

 

Art. 4.  Attività formative

1. Nel corso di Laurea sono attivabili tutti gli insegnamenti di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento.

 

Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli

1. Ciascun insegnamento obbligatorio è articolato in moduli di insegnamento da 3 CFU corrispondenti a parti autonome dell’oggetto di insegnamento.

2. Gli insegnamenti opzionali possono essere organizzati in moduli.

3. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in uno o più moduli comuni e in più moduli alternativi.

 

Art. 6.  Responsabilità degli insegnamenti

1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.

2. E’ docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Facoltà abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.

 

Art. 7. Impegno orario complessivo

1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3.

2. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente nonché del rapporto medio fra la durata in ore dei diversi insegnamenti e il corrispondente valore in crediti risultante dall’ordinamento didattico,  per gli studenti frequentanti ad ogni credito corrispondono cinquanta pagine riferite ai testi indicati a corredo del programma del corso. È ammessa una variazione di dieci pagine, in aumento o in diminuzione, per ciascun credito. Per gli studenti non frequentanti si aggiungeranno venti pagine per ogni credito applicando al totale gli stessi margini di oscillazione, garantendo comunque una differenza di almeno dieci pagine tra frequentanti e non frequentanti.

3. Eventuali scostamenti in misura superiore a quanto indicato sono ammessi solo se preventivamente approvati da Consiglio di corso di laurea su richiesta motivata dei docenti interessati. Il Preside e il Presidente del Consiglio di corso di laurea sono incaricati di verificare il rispetto delle predette prescrizioni, anche ai fini della pubblicazione dei programmi dei corsi.

 

Art. 8.  Modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:

(a) lezioni frontali, anche a distanza; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.

 

Art. 9. Esami ed altre verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa seguita dallo studente il medesimo sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del corso di laurea.

2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti.

3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato seduta stante con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.

4. Lo studente è “ritirato” qualora  rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.

5. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” non vengono riportati sul libretto, non risultano agli atti della carriera dello studente, ma devono essere verbalizzati sul registro.

6. Nel caso in cui l’esame non si concluda con una prova orale la verbalizzazione avviene, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente in su a presenza. Lo studente deve essere convocato a tal fine, di norma, entro un mese  dall’effettuazione della prova ed è tenuto a presentarsi alla convocazione. In mancanza l’esame è registrato d’ufficio.

7. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.

8. Qualora l’esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.

9. In caso di esame con esito di “respinto” lo studente ha diritto di ripetere la prova dal secondo appello successivo a quello nel corso del quale è stato verbalizzato l’esito, ovvero dal primo appello successivo qualora intercorrano almeno quaranta giorni dalla data dell’esame in cui è stato riportato l'esito "respinto".

 

Art. 10.  Caratteristiche della prova finale

I. tipo: Tesi ed approfondimenti tematici

1. Per la prova finale lo studente deve:

a) Presentare una dissertazione scritta su di un argomento definito attinente ad un insegnamento, obbligatorio o opzionale, impartito nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, del quale il candidato abbia già superato il relativo esame. La tesi, le cui dimensioni si aggirano attorno ai 100.000 caratteri, deve rivelare: adeguata preparazione di base, corretto uso delle fonti e della bibliografia, capacità sistematiche e argomentative. La tesi viene discussa non prima di quattro mesi dopo il deposito del titolo presso la Presidenza di Facoltà.

b) Sostenere con esito positivo almeno venti giorni prima della discussione della dissertazione scritta, gli esami di due insegnamenti opzionali, appartenenti allo stesso ambito disciplinare della dissertazione. In particolare, il candidato ha facoltà di scegliere gli insegnamenti opzionali adeguandosi a quanto indicato nella tabella di seguito riportata. L’eventuale scelta di altri insegnamenti affini dovrà essere adeguatamente motivata ed autorizzata dal docente relatore, che ne darà comunicazione scritta al Preside della Facoltà.

 

Insegnamento cui  attiene la dissertazione

Insegnamenti opzionali tra i quali il candidato può scegliere quelli da sostenere

 

Ambito civilistico

Istituzioni di diritto privato I, Istituzioni di diritto privato II, Diritto civile I, Diritto civile II, Diritto privato europeo, Diritto dell’informatica, Diritto delle persone, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia e delle successioni

 

  • Diritto di famiglia e delle successioni
  • Diritto privato europeo
  • Diritto dell’informatica
  • Diritto delle persone
  • Diritto immobiliare

Ambito comparatistico

Sistemi giuridici comparati, Diritto pubblico comparato, Diritto penale comparato, Diritto privato comparato, Diritto processuale penale comparato e internazionale, Diritto anglo-americano, Diritto dei trust

 
  • Diritto penale comparato
  • Diritto privato comparato
  • Diritto processuale penale comparato e internazionale
  • Diritto anglo-americano
  • Diritto dei trust

Ambito commercialistico

Diritto commerciale I, Diritto commerciale II, Diritto commerciale comunitario, Diritto delle assicurazioni

Diritto delle banche e dell’intermediazione finanziaria, Diritto del mercato finanziario, Economia aziendale, Diritto fallimentare, Diritto industriale

 

 
  • Diritto commerciale comunitario
  • Diritto delle assicurazioni
  • Diritto delle banche e dell’intermediazione finanziaria
  • Diritto del mercato finanziario
  • Diritto fallimentare
  • Diritto industriale
  • Economia aziendale

Ambito lavoristico

Diritto del lavoro, Diritto della previdenza sociale, Relazioni industriali

 

 
  • Diritto della previdenza sociale
  • Relazioni industriali
  • Economia applicata
  • Politica economica

Ambito costituzionalistico

Diritto costituzionale I, Diritto costituzionale II, Diritto ecclesiastico, Diritto pubblico dell’informazione e delle reti, Diritto regionale e degli enti locali, Diritti di libertà e diritti sociali

 
  • Diritti di libertà e diritti sociali
  • Diritto ecclesiastico
  • Diritto regionale e degli enti locali
  • Diritto pubblico dell’informazione e delle reti

Ambito amministrativistico

Diritto amministrativo I, Diritto amministrativo II, Diritto urbanistico, Diritto ecclesiastico, Diritto canonico, Diritto amministrativo europeo

 
  • Diritto urbanistico
  • Diritto ecclesiastico
  • Diritto canonico
  • Diritto amministrativo europeo

Ambito economico-finanziario

Economia politica, Diritto finanziario, Diritto tributario internazionale e comunitario, Economia aziendale, Politica economica, Diritto tributario, Economia applicata

 

 
  • Politica economica
  • Diritto tributario
  • Economia aziendale
  • Diritto tributario internazionale e comunitario
  • Economia applicata

Ambito internazionalistico e comunitaristico

Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea I, Diritto dell’Unione Europea II, Diritto internazionale privato e processuale, Diritto internazionale e comunitario dei trasporti, Diritto della navigazione, Diritto internazionale progredito

 
  • Diritto internazionale privato e processuale
  • Diritto internazionale e comunitario dei trasporti
  • Diritto internazionale progredito
  • Diritto della navigazione

Ambito penalistico

Diritto penale I, Diritto penale II, Diritto penale comparato, Diritto penitenziario, Medicina legale, Criminologia

 
  • Criminologia o Medicina legale
  • Diritto penale comparato
  • Diritto penitenziario
  • Diritto processuale penale comparato ed internazionale

Ambito processualistico

Diritto processuale civile I, Diritto processuale civile II, Diritto processuale penale I, Diritto processuale penale II, Diritto dell’arbitrato, Etiche della difesa (processo civile), Diritto processuale penale comparato e internazionale, Diritto penitenziario

 
  • Diritto dell’arbitrato
  • Etiche della difesa (processo civile)
  • Diritto penitenziario
  • Diritto processuale penale comparato e internazionale

Ambito romanistico

Istituzioni di diritto romano, Diritto romano, Fondamenti del diritto europeo, Papirologia giuridica, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto romano

 

 
  • Papirologia giuridica
  • Esegesi delle fonti del diritto romano
  • Storia del diritto romano
  • Diritto romano oppure Fondamenti del diritto europeo (quello non sostenuto come esame obbligatorio)

Ambito storico-giuridico

Storia del diritto medievale e moderno, Storia della cultura giuridica europea, Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne, Diritto comune, Diritto e istituzioni in età moderna, Diritto canonico, Storia del diritto commerciale

 
  • Diritto comune
  • Diritto e istituzioni in età moderna
  • Diritto canonico
  • Storia del diritto commerciale

Ambito filosofico-giuridico e della teoria sociale

Filosofia del diritto, Sociologia del diritto e delle professioni legali, Tecniche della interpretazione e della argomentazione, Teoria generale del diritto, Teorie della giustizia, Controllo sociale e diritti umani, Filosofie della pena, Sociologia giuridica e della devianza

 
  • Sociologia giuridica e della devianza
  • Teoria generale del diritto
  • Teorie della giustizia
  • Filosofie della pena
  • Controllo sociale e diritti umani

 

II. tipo: Tesi di ricerca

3. Hanno l’opzione tra il sostenere la prova finale con le modalità di I tipo o con quelle di II tipo gli studenti che, al momento del deposito – presso l’ Ufficio di Presidenza della Facoltà – del modulo recante il titolo della tesi, controfirmato dal relatore, siano in possesso dei seguenti requisiti:

4. La tesi, le cui dimensioni si aggirano attorno ai 300.000 caratteri, viene discussa non prima di dodici mesi dopo il deposito del titolo presso l’ Ufficio di Presidenza della Facoltà e deve essere frutto di un lavoro di ricerca originale.

5. In casi eccezionali il Consiglio di corso di laurea può concedere la facoltà di optare per tale tipo di tesi agli studenti non in possesso dei requisiti sopra indicati purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) media pari o superiore ai 26,5/30;

b) istanza motivata al Consiglio di corso di laurea, vistata dal relatore, sul presupposto di un colloquio atto a vagliare l’attitudine alla ricerca dello studente.

 

Art. 11. Prova finale e relativi criteri di  valutazione

1. La discussione della tesi e della tesi di ricerca si svolgono entrambe di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.

2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30. Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,5 per ogni lode ottenuta dal candidato.

3. In caso di opzione dal corso di Laurea in Scienze giuridiche o dal corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza si utilizza la media ponderata dei voti di tutti gli esami convalidati dai corsi precedenti (con i CFU ad essi assegnati quando sono stati superati) o sostenuti nel nuovo corso. Per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea in Scienze giuridiche al calcolo di tale media concorre anche il voto di laurea convertito in trentesimi (110 e lode = 30 e lode).

4. Nel caso del I tipo di tesi (Tesi ed approfondimenti tematici) la Commissione di laurea, in sede di valutazione della prova finale del candidato, può aumentare di non più di 7 punti la media ponderata di cui sopra, in applicazione dei seguenti criteri: a) fino a 4 punti di aumento per la tesi; b) fino a 3 punti di aumento per gli approfondimenti tematici (1 punto se la media dei voti dei due esami opzionali è pari o inferiore a 24/30; 2 punti se è compresa tra 25/30 e 27/30; 3 punti se è compresa tra 28/30 e 30/30). La Commissione ha facoltà di concedere all’unanimità la lode, ai candidati con un punteggio pari a 110/110, solo a condizione che il relatore abbia inviato agli altri componenti la Commissione, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla seduta di laurea, il testo della tesi in formato elettronico, segnalando la elevata qualità della dissertazione.

5. Nel caso del II tipo di tesi (Tesi di ricerca) la Commissione di laurea, in sede di valutazione della prova finale del candidato, può aumentare di non più di 11 punti la media ponderata di cui sopra. La Commissione ha facoltà di concedere all’unanimità la lode ai candidati che sulla base delle disposizioni sopra indicate raggiungano il punteggio di 110/110. Ai candidati cui viene concessa la lode può essere ulteriormente attribuita, all’unanimità, la speciale menzione della “dignità di stampa”. Sia in quest’ultimo caso, sia se intenda proporre un aumento compreso tra i 9 e gli 11 punti, il relatore deve inviare agli altri componenti la Commissione, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla seduta di laurea, il testo della tesi di ricerca in formato elettronico, segnalando l’elevata qualità della dissertazione.

 

Art. 12. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”

1. Il Consiglio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ai fini del conseguimento del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:

2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera (b), lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso la Facoltà genovese, che intende sostituire. L’equivalenza è valutata dalla Commissione Erasmus della Facoltà.

3. La conversione dei voti avverrà secondo la Tabella approvata dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 13. Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti

1. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:

Art. 14. Opzioni da altri corsi di studio della Facoltà

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del corso di Laurea Magistrale, su eventuale parere di apposita Commissione secondo i criteri generali di cui alle tabelle pubblicate in Appendice al presente Regolamento.

 

Art. 15. Propedeuticità

1. Gli insegnamenti di “Istituzioni di diritto privato I” e “Istituzioni di diritto privato II” sono propedeutici agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

2. L’insegnamento di “Diritto costituzionale I” è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

3. Gli insegnamenti della colonna A sono propedeutici agli insegnamenti della colonna B

A

B

Diritto amministrativo I

Diritto amministrativo II

Diritto commerciale I

Diritto commerciale II

Diritto costituzionale I

Diritto costituzionale II

Diritto dell’Unione europea I

Diritto dell’Unione europea II

Diritto penale I

Diritto penale II

Diritto processuale civile I

Diritto processuale civile II

Diritto processuale penale I

Diritto processuale penale II

Istituzioni di diritto privato I

Istituzioni di diritto privato II

Istituzioni di diritto romano

Diritto romano

Fondamenti del diritto europeo

Sistemi giuridici comparati

Diritto angloamericano

Diritto privato comparato

Diritto dei trust

 

Art. 16. Orientamento e tutorato

1. Il corso di studi partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dalla Facoltà e coordinate dalla Commissione Orientamento della Facoltà.

 

Art. 17.  Verifica conoscenza lingua dell’Unione Europea

1. Le attività didattiche riferibili ai settori scientifico disciplinari IUS/02 o IUS/21 sono estese al linguaggio giuridico di una o più lingue straniere; l’accertamento della relativa preparazione dello studente, orientativamente correlata al primo livello di conoscenza ove definito nell’ambito del sistema di istruzione del rilevante paese,   è integrato nello svolgimento degli esami corrispondenti.

 

Art. 18. Manifesto degli Studi

1. La Facoltà pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’ offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto  contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.