Università degli studi di Genova

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO GENERALE

Titolo I

Disposizioni generali

 

Capo I

Il Regolamento di Facoltà

 

Art. 1. (Ambito di competenza)

1. Il Regolamento di Facoltà disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università (di seguito: Statuto) e al Regolamento generale di Ateneo, il funzionamento della Facoltà e dei relativi Corsi di studio, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Art. 2. (Approvazione e revisione)

1. Il Regolamento e le sue successive revisioni sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà ed emanati dal Rettore, secondo quanto prescritto dallo Statuto.

Art. 3. (Manutenzione del Regolamento e rinvio al Regolamento generale)

1.Con la procedura indicata nell'art. 2, sono apportate al Regolamento entro il mese di dicembre di ciascun anno, le variazioni e le integrazioni ritenute opportune ovvero richieste dalla disciplina legislativa e regolamentare sovraordinata, comprese quelle necessarie per il coordinamento e la miglior intelligibilità del testo.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osserva in quanto applicabile il Regolamento generale di Ateneo.

 

Capo II

I compiti istituzionali e la struttura organizzativa della Facoltà

Art. 4. (Compiti della Facoltà)

1. La Facoltà di Giurisprudenza, sede elettiva per la formazione scientifica e professionale dei giuristi, fornisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, le conoscenze e le abilità necessarie per tale formazione.

2. La Facoltà assume altresì i compiti inerenti alla formazione permanente nel campo degli studi giuridici, nonché alla diffusione in genere del sapere giuridico negli ambiti e con le forme ritenuti più appropriati.

 

Art. 5. (Organi della Facoltà)

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Consiglio di Facoltà

b) il Preside

d) la Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio

c) i Consigli di Corso di studio

2. Con delibera del Consiglio di Facoltà, su iniziativa del Preside, può essere istituita, con funzioni consultive e di proposta, una Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Corso di studio, presieduta e coordinata dal Preside ed integrata dal Vicepreside, dal Presidente della Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio di Facoltà e dal Presidente della Commissione didattica di Facoltà.

Art. 6. (Articolazioni della Facoltà)

1. Costituiscono articolazioni della Facoltà:

a) i Corsi di Laurea;

b) i Corsi di Laurea specialistica e magistrale;

c) le Scuole di Specializzazione e ogni altro Corso di studio attivato.

 

Titolo II

Il governo della Facoltà

Capo I

Il Consiglio di Facoltà

Art. 7. (Attribuzioni)

1. Spetta al Consiglio di Facoltà la formulazione delle linee d’indirizzo della Facoltà stessa attraverso l’esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente. Rientrano in ogni caso nella competenza del Consiglio le funzioni attribuite alla Facoltà, se non diversamente disposto.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Facoltà:

a) l’adozione delle delibere di valore regolamentare;

b) la formulazione di proposte e di pareri in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo;

c) la proposta d’istituzione, disattivazione o soppressione dei Corsi di studio;

d) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse disponibili per la didattica;

e) il coordinamento delle attività didattiche programmate dai Consigli di Corso di studio;

f) la formulazione di richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore, tenuto conto delle proposte dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli dei Dipartimenti interessati, anche in relazione a quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo;

g) la designazione delle Commissioni giudicatrici delle domande di trasferimento ai sensi dei relativi Regolamenti di Ateneo;

h) la copertura degli insegnamenti attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici, il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi;

i) la delibera di stipulazione, ove necessario, di contratti di diritto privato d’insegnamento nei corsi di studio della Facoltà anche in relazione a quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo;

j) l’ approvazione del Manifesto annuale degli studi;

k) l’indicazione annuale del numero di laureati incaricati di attività di supporto alla didattica ai sensi dell’art. 33, c. 3, dello Statuto;

l) le richieste di assunzione di personale per l’insegnamento delle lingue straniere ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo;

m) l’approvazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sentita, ove istituita, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Corso di studio, della relazione annuale sull'attività didattica dell’anno accademico precedente e, sentita la Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio, del rendiconto motivato delle spese, del Centro di Servizi di Facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi;

n) l’organizzazione e la vigilanza sull’attività di orientamento degli studenti;

o) l’organizzazione e la vigilanza sull’attività di tutorato svolta dagli studenti;

p) la formulazione di indirizzi programmatici per l’utilizzazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro di Servizi di Facoltà;

q) l’elezione dei componenti del Consiglio del Centro di Servizi di Facoltà e dei componenti del Comitato tecnico scientifico del C.S.B. di Giurisprudenza "P.E.Bensa";

r) il parere in ordine alla proposta di costituzione di nuovi dipartimenti o di mutamento della loro denominazione, quando di essi faccia o intenda fare parte personale della Facoltà;

s) la proposta di convenzioni con il sistema integrato sociosanitario e di costituzione di centri di servizi ai sensi dell’art. 51 dello Statuto;

t) l’approvazione dei progetti inerenti al miglioramento quantitativo e qualitativo della didattica, dell’innovazione metodologica e tecnologica, il sostegno all’orientamento e al tutorato, alle attività formative propedeutiche e al recupero degli abbandoni, ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo;

u) l’autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati;

v) l’approvazione della relazione triennale dei docenti ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo;

x) le determinazioni in ordine agli incarichi esterni di insegnamento ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo;

y) le determinazioni in ordine alle richieste di aspettativa dei docenti ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente;

w) le deliberazioni di competenza in ordine ai Dottorati di ricerca afferenti direttamente alla Facoltà;

z) ogni altro provvedimento ed espressione di parere previsti dalle vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari.

3. Nel caso in cui, per l’adozione di una delibera consiliare, sia richiesta la proposta da parte di altre strutture dell’Ateneo, il Preside invita i rappresentanti delle strutture stesse a formulare la proposta negli otto giorni successivi al ricevimento della comunicazione, avvertendo che, in difetto, se ne potrà prescindere ai sensi dell’art. 11, c. 9, dello Statuto. Analoga avvertenza è comunicata dal Preside, quando sia richiesta la formulazione di un parere, che dovrà essere acquisito negli otto giorni successivi al ricevimento, da parte delle strutture, della corrispondente richiesta.

Art. 8. (Composizione e funzionamento)

1. Sono componenti del Consiglio:

a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;

b) tutti i ricercatori confermati appartenenti alla Facoltà, salvo quanto previsto nell’art. 11, c. 2, dello Statuto;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facente capo alla Facoltà, nel numero e per il periodo di tempo previsti dall’art. 11, c. 4 dello Statuto ed eletti secondo le procedure indicate nei Capi I e IV – Titolo I – del Regolamento generale di Ateneo;

d) i rappresentanti degli studenti, nel numero e per il periodo di tempo previsti dall’art. 11, c. 3 dello Statuto, eletti secondo le procedure indicate nel Capo V – Titolo I  –  del Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside per discutere e deliberare su un ordine del giorno predeterminato. Potrà essere inoltre convocato dal Preside stesso a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei componenti in carica, corredata da un ordine del giorno.

3. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di proporre al Preside, senza efficacia vincolante, l’inserimento nell’ordine del giorno di oggetti di discussione e di deliberazione.

4. L’avviso di convocazione, con in allegato l’ordine del giorno, è comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni naturali continuativi prima della data fissata per l’adunanza. In caso di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto fino a 24 ore. Entro quest’ultimo termine, è possibile comunicare l’integrazione, per motivi di urgenza, dell’ordine del giorno già inviato.

5. La convocazione è effettuata di regola presso le strutture dipartimentali di afferenza e quelle di servizio per il personale strutturato e presso il domicilio eletto per gli altri componenti del Consiglio. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica, all’indirizzo comunicato da ciascun componente del Consiglio.

6. Le adunanze del Consiglio di Facoltà sono presiedute dal Preside o, in sua mancanza, dal Vicepreside. In mancanza del Vicepreside, la presidenza spetta al più anziano in ruolo tra i professori ordinari presenti. Su disposizione del Preside, alle adunanze presenziano uno o più componenti della Segreteria del Centro di Servizi di Facoltà, in funzione di supporto tecnico, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

7. Le adunanze per l’elezione del Preside sono convocate e presiedute dal professore Decano della Facoltà o suo delegato.

8. Le adunanze sono valide se, a seguito di regolare convocazione:

  • a.       sia presente la maggioranza degli aventi diritto di cui al comma 1 in relazione agli specifici oggetti dell’ordine del giorno, dedotti gli assenti giustificati. In base all’art. 11 dello Statuto, i professori fuori ruolo, i ricercatori confermati, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta;

  • b.      la maggioranza dei presenti sia altresì costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.

 

9. La partecipazione alle adunanze del Consiglio di Facoltà è obbligatoria. Eventuali assenze debbono essere preventivamente giustificate per iscritto. E’ in facoltà del Preside rimettere al Consiglio la valutazione delle giustificazioni addotte.

10. Qualora, trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nella convocazione, l’adunanza non risulti regolarmente costituita, la seduta viene rinviata ad altra data.

11. Nessuno può prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni che lo riguardino personalmente o riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado. Tuttavia l’interessato può chiedere di essere preventivamente ascoltato per fornire informazioni e chiarimenti.

12. Chi si assenta dall’adunanza, è tenuto a comunicarlo al Segretario affinché ne prenda nota, così come chi interviene a seduta già iniziata.

13. In qualsiasi momento della seduta, ciascun componente ha il diritto di far verificare la perdurante regolarità dell’adunanza. Nel caso sia riscontrata l’assenza del numero legale, è in facoltà del Presidente sospendere per una sola volta la seduta per venti minuti in attesa della ricostituzione del numero legale.

14. Fermo restando quanto previsto dall’11, c. 8, dello Statuto per quanto riguarda la partecipazione a determinate categorie di deliberazioni, queste si reputano adottate, se approvate a maggioranza dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti generali dell’Università non prevedano maggioranze diverse.

15. Possono essere sentiti come esperti nelle adunanze del Consiglio, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto, su invito del Preside:

a) limitatamente a singole questioni che li riguardino, i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà che non siano componenti del Consiglio:

b) limitatamente a singoli punti dell’ordine del giorno, i responsabili delle strutture scientifiche, didattiche, tecniche e amministrative dell’Ateneo ritenute d’interesse generale della Facoltà;

c) limitatamente a singoli punti dell’ordine del giorno, persone esterne il cui parere venga ritenuto d’interesse in vista di determinate deliberazioni.

16. Delle adunanze del Consiglio di Facoltà è redatto processo verbale. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare nel verbale le opinioni espresse e i voti dati. Il verbale è approvato, di regola nella seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante.

17. Svolge le funzioni di Segretario il componente del Consiglio di Facoltà nominato dal Preside all’inizio del proprio mandato. La funzione di Segretario è svolta per almeno un anno accademico. In caso di assenza del Segretario, la verbalizzazione è affidata dal Preside ad un altro componente del Consiglio di Facoltà limitatamente alla seduta di cui trattasi.

18. I lavori del Consiglio di Facoltà non sono pubblici. L’accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.

Art. 9. (Regolamento interno)

1. Il Consiglio di Facoltà può dotarsi di un regolamento interno da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

 

Capo II

Il Preside

Art. 10. (Attribuzioni)

1. Il Preside rappresenta la Facoltà e le singole articolazioni di questa nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo.

2. Il Preside è l’organo d’impulso e di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà. Egli esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dalla normativa d’Ateneo e dai Regolamenti della Facoltà.

3. Il Preside, ferme restando la titolarità e la responsabilità della funzione, può delegare l’istruttoria di determinate questioni, anche in via permanente, al Vicepreside nominato ai sensi dell’art. 12, c. 4, dello Statuto, o ad altro componente del Consiglio di Facoltà.

4. Il Preside può effettuare la delega di firma ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio per particolari e individuate esigenze dei Corsi di studio stessi.

Art. 11. (Elezione)

1. L’elezione del Preside ai sensi dell’art. 12 dello Statuto può essere preceduta, su iniziativa del Preside in scadenza o di un decimo dei professori di ruolo e fuori ruolo, da un’adunanza dedicata alla valutazione delle eventuali disponibilità a ricoprire l’incarico e alla discussione dei programmi.

 

2. Con la scadenza del mandato del Preside, perdono efficacia anche gli incarichi e le designazioni dallo stesso effettuati.

 

 

 

Capo III

Il Centro Servizi di Facoltà

 

Art. 12. (Centro di Servizi di Facoltà)

1. Il Preside rappresenta il Centro di Servizi di Facoltà, ne convoca e presiede il Consiglio ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.

2. Il Consiglio del Centro di Servizi di Facoltà è composto, oltre che dal Preside e dal Segretario amministrativo, da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore confermato, un tecnico-amministrativo e due studenti della Facoltà, tutti eletti dal Consiglio di Facoltà.

 

3. Il Consiglio del Centro di Servizi di Facoltà, salvo la rappresentanza studentesca, dura in carica il triennio accademico del mandato del Preside. Il Consiglio è eletto entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo Preside.

4. Si intendono eletti, per ciascuna categoria, coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione si effettua indicando su un’unica scheda un numero di nominativi appartenenti alla categoria dell’elettore, fino al massimo di un terzo degli eligendi previsto per ciascuna categoria. I nominativi in eccedenza si considerano come non votati.

5. Presso il Centro di Servizi di Facoltà è istituito l’Ufficio per le Relazioni internazionali.

Art. 13. (Compiti del personale del Centro di Servizi di Facoltà)

1. Il Preside, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio del Centro di Servizi di Facoltà e degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di Facoltà, attribuisce i compiti e le responsabilità al personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro di Servizi di Facoltà.

2. Il Preside, tenuto conto della programmazione didattica e delle iniziative di carattere didattico e scientifico proposte dal personale docente, dispone in merito all’utilizzazione degli spazi assegnati alla Facoltà.

 

Capo IV

La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio

Art. 14. (Attribuzioni)

1. La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio esercita le attribuzioni previste nell’art. 13 dello Statuto e nelle altre norme regolamentari di Ateneo e di Facoltà.

Art. 15. (Composizione e funzionamento)

1. La Commissione paritetica  di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio è composta di otto membri, quattro dei quali designati tra i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori confermati, e quattro tra tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio.

2. Essa viene costituita ogni qual volta venga eletto un nuovo Preside e cessa con lo scadere del mandato di quest’ultimo.

3. Essa è presieduta da un professore di ruolo o fuori ruolo o da un ricercatore confermato eletto a maggioranza dalla Commissione paritetica stessa, insieme ad un Vicepresidente eletto a maggioranza tra la componente studentesca.

4. Il Consiglio di Facoltà, senza la partecipazione della rappresentanza studentesca e di quella tecnico-amministrativa, elegge i componenti professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori. La designazione dei membri della componente studentesca è fatta mediante votazione da parte dei rappresentanti indicati nel c. 1.

5. Per la elezione della componente docente, si intendono eletti i quattro nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti e, a parità di volti, il più anziano di ruolo, e, a parità di anzianità, il più anziano d’età. Per la elezione della componente studentesca, si intendono eletti i quattro nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d’età. L’elezione si effettua indicando nella scheda fino ad un massimo di un terzo degli eligendi, arrotondato all’intero inferiore. I nominativi dei candidati non eletti surrogheranno i nominativi che cessino di far parte della Commissione per qualsiasi causa fino alla scadenza del mandato della Commissione. Qualora non sia possibile procedere a tale surrogazione, si effettuano elezioni suppletive.

 

6. La Commissione paritetica è convocata dal suo Presidente per iniziativa del medesimo o su richiesta del Preside o di un quinto dei suoi componenti.

7. Le riunioni della Commissione paritetica sono valide con la presenza di almeno tre membri di ciascuna componente. Le deliberazioni s’intendono adottate se approvate a maggioranza assoluta dei presenti. E’ consentito tuttavia ai componenti dissenzienti di far allegare alle deliberazioni le ragioni del loro dissenso.

 

Titolo III

I Corsi di studio

 

Capo I

Il Consiglio di Corso di studio

 

Art. 16. (Il Consiglio di Corso di studio)

1. Il Consiglio di Corso di studio adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio di Corso di studio in particolare delibera:

  • a.       l'adozione delle norme regolamentari nelle materie di competenza;

  • b.      la proposta di attivazione, soppressione e modificazione di insegnamenti;

  • c.       la proposta di copertura degli insegnamenti attivati, anche mediante contratto di diritto privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

  • d.      i provvedimenti previsti dal Regolamento didattico di Facoltà e dal Regolamento didattico del Corso di studio;

  • e.       la relazione annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il Consiglio di Facoltà, sull'attività didattica dell'anno accademico precedente;

  • f.        la formulazione di proposte e pareri, anche su richiesta, per il Consiglio di Facoltà.

 

Art. 17. (Composizione)

1. Sono componenti del Consiglio:

a) i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un corso di insegnamento nel Corso di studio o comunque assegnatari di compiti didattici ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

b) i rappresentanti degli studenti ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.

2. I ricercatori, i professori a contratto e i rappresentanti di cui alla lettera b) concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

3. Il Preside della Facoltà può sempre prendere parte alle adunanze consiliari in qualità di esperto, senza diritto di voto.

4. Le adunanze del Consiglio di Corso di studio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni del Consiglio di Corso di studio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto e dai Regolamenti generali di Ateneo.

5. Delle adunanze del Consiglio di Corso di studio è redatto processo verbale. Il Segretario verbalizzante è designato dal Presidente. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare nel verbale le opinioni espresse e i voti dati. Il verbale è approvato, di regola nella seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante. Il verbale è trasmesso per conoscenza al Preside della Facoltà.

 

 

Capo II

Il Presidente del Consiglio di Corso di studio

 

Art. 18. (Il Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio rappresenta il Corso di studio, ferme restando le funzioni del Preside e del Rettore nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo.

Egli sovrintende al funzionamento del Corso di studio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio, inviando copia della convocazione per conoscenza anche al Preside della Facoltà;

b) vigila, nell'ambito delle sue competenze, sull'osservanza delle norme vigenti in materia didattica e delle delibere del Consiglio di Facoltà;

c) istruisce e predispone le attività convenzionali previste dall'art. 8 della legge 15 novembre 1990, n. 341 e dall'art. 31, 4° comma, lettera c) dello Statuto;

d) può designare un altro docente come Vicepresidente, dandone comunicazione al Preside di Facoltà;

e) cura la redazione della relazione annuale, da approvarsi da parte del Consiglio di Corso di studio, da trasmettere al Consiglio di Facoltà sull'attività svolta durante l'anno accademico precedente;

f) propone al Centro di Servizi di Facoltà le spese reputate necessarie per il buon funzionamento del Corso di studio;

g) organizza e dirige, qualora il Corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione al Corso stesso;

h) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente o per delega del Preside o del Rettore.

3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, su richiesta di questi, in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 19. (Elezione)

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio è eletto da tutti i componenti del Consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo del consiglio ed è nominato dal Rettore.

2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

 

Art. 20. (Regolamento del Corso di studio)

1. Il Consiglio di Corso di studio può adottare un proprio Regolamento di funzionamento.

2. Il Regolamento di funzionamento del Corso di studio è deliberato dal Consiglio di Corso di studio a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Facoltà, secondo le procedure di cui all’art. 43 dello Statuto.

3. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato secondo le procedure di cui all’art. 43 dello Statuto.

 

Titolo IV

Disposizioni varie e finali

Art. 21. (Sito Web della Facoltà)

1. La Facoltà istituisce e mantiene un sito Web mediante il quale:

  • a.      si pubblicizza la storia ed il profilo generale della Facoltà all’interno della realtà regionale ligure;

  • b.      si dà diffusione alle iniziative didattiche e scientifiche della Facoltà;

  • c.      si dà analoga diffusione per quanto concerne i singoli Corsi di studio mediante apposite pagine web;

  • d.      si dà notizia delle collaborazioni con strutture universitarie estere;

  • e.      si pubblicano i calendari delle lezioni, degli esami di profitto, degli esami di laurea e delle altre attività formative;

  • f.        si pubblicano i programmi delle prove di esame;

  • g.      si pubblica l’organigramma del corpo docente eventualmente corredato da brevi curricula scientifici e didattici e da foto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

  • h.      si pubblica ogni altra informazione e comunicazione ritenuta utile per mantenere vivo il contatto con il mondo scientifico, le istituzioni, gli allievi e le loro famiglie.

 

2. Ai fini indicati nel c. 1, le relative determinazioni sono adottate dalla Conferenza indicata nell’art. 5, c. 2, o in caso di sua mancata attivazione, da una Commissione Web composta con analoghe modalità. Partecipano in ogni caso ai lavori della Commissione il Direttore del C.S.B. "P.E.Bensa" o un suo delegato e l’incaricato tecnico di Facoltà per l’informatica e la telematica

 

 


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